L’anno nuovo è appena cominciato e subito, in qualità di  camperisti o possessori di autoveicoli o motoveicoli, ci troviamo a fare i conti con le tante novità volute dal Decreto Sicurezza (n. 113 del 4 ottobre 2018), contenente anche le modifiche del “Codice della Strada”. Tale codice – la cui prima legge di riferimento risale addirittura al 1865 –  regola non soltanto i comportamenti che dobbiamo osservare quando ci troviamo alla guida dei veicoli ma anche la gestione delle strade, gli illeciti, le sanzioni e i provvedimenti. Viene costantemente aggiornato – solitamente proprio verso la fine dell’anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo –   sia per rispondere alle necessità più urgenti e sia per accogliere le ultime sentenze della Corte di Cassazione. Ma vediamo, in sintesi, le principali novità in vigore dal primo gennaio 2019:

MULTE TRAMITE PEC

Chi possiede un indirizzo di posta elettronica PEC riceverà il verbale e la sanzione direttamente via e-mail e non più via posta.

ALCOL-TEST E ASSISTENZA LEGALE

La sentenza n. 51284/2017 della Corte di Cassazione ha fissato quando è necessario comunicare la possibilità di essere assistito da un legale ad un guidatore che deve sottoporsi ad alcol-test e come farlo. Infatti, la giurisprudenza distingue due casi, uno che prevede questa comunicazione e uno che non la rende necessaria: S e il test viene eseguito insieme ad altri esami del sangue per soccorrere un soggetto ferito dopo un incidente, questa comunicazione non è necessaria; è obbligatorio comunicarlo invece se l’alcol-test è richiesto dalla polizia giudiziaria.

GUIDA CON TARGA  ESTERA

Secondo l’articolo 93 (comma 1 bis) del “Codice della Strada”,  “è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni,  circolare con un veicolo immatricolato all’estero. “ Ricordiamo che tale divieto coinvolge sia cittadini italiani che stranieri alla guida di qualsiasi veicolo, anche commerciale.  La  mancata osservazione di tale divieto comporta la sanzione amministrativa che varia da  712 euro fino a 2.848 euro, oltre alla trasmissione del documento di circolazione alla motorizzazione competente finalizzata all’immediata esclusione dalla circolazione. Addirittura se non viene richiesta la documentazione necessaria a portare oltreconfine il veicolo o non viene finalizzata l’immatricolazione in Italia entro 6 mesi dalla violazione, si rischia la confisca del veicolo.  Sono invece esclusi da tale obbligo i veicoli in leasing ( o comodati d’uso)  concessi a un residente in Italia da parte di un’impresa europea senza una sede secondaria in Italia.

SEQUESTRO DEL VEICOLO

In caso di sequestro del veicolo è  compito del proprietario o del conducente portare il mezzo, in sicurezza e a proprie spese, in un posto senza passaggio pubblico. Se il soggetto si rifiuta, lo farà la Polizia, commissionando una multa da 1.818 a 7.276 euro e la sospensione della patente da 1 a 3 mesi. Inoltre, il proprietario deve rivendicare l’auto (moto, camper o  furgone che sia)  e assumerne la custodia entro cinque giorni dalla pubblicazione del sequestro sul sito della Prefettura, altrimenti il mezzo diventa di proprietà del titolare del deposito. Per recuperarlo, il legittimo proprietario, è obbligato a pagare le spese di recupero e trasporto.  E’ utile sottolineare che circolare con un veicolo sotto sequestro comporta una multa da 1.988 a 7.953 euro e la revoca della patente.

FERMO DEI VEICOLI

Se viene disposto il fermo di un veicolo, il proprietario deve farsi carico del trasporto e della custodia del mezzo in un luogo prestabilito. In caso contrario, è prevista una sanzione amministrativa tra 776 e 3.111 euro e il ritiro della patente per un periodo compreso tra uno e tre mesi.

L’ATTIVITÁ DI PARCHEGGIATORE ABUSIVO É REATO

La revisione del comma 15-bis dell’articolo 7 riduce la sanzione pecuniaria amministrativa per i parcheggiatori abusivi dalla  somma  comprese tra i 1.000 e i  3.500 euro ad una compresa tra i 771 e i 3.101 euro. Tuttavia, l’attività illecita impiega minorenni o continua dopo essere già stata oggetto di sanzione, da illecito amministrativo diventa n vero proprio reato, punto con l’arresto da sei mesi a un anno, l’ammenda tra 2.000 e 7.000 euro e la confisca dei guadagno ricavati dall’attività di parcheggiatore abusivo.

Come sempre vi consigliamo la massima prudenza sulle strade nonché la scrupolosa attenzione alle norme del Codice; non vorremmo apparire retorici, ma solo consapevoli che la vita è un bene prezioso da tutelare, per sé, i propri cari e la collettività.


Questo articolo è stato scritto da Davide Del Ninno, titolare di Campersereno e Assireno, le agenzie della Natali e Del Ninno Servizi Assicurativi. Davide è anche Assicur-attore di lunga fama!