Conosci i rischi relativi alla sospensione della polizza assicurativa?

L’inverno si avvicina e molti di noi stanno per ricoverare i propri camper in spazi privati oppure presso rimessaggi autorizzati, in attesa della bella stagione e tutto ciò, dal punto di vista assicurativo, è agevolato dalle Compagnie in quanto concedono la possibilità di sospendere la copertura della polizza.


Il vantaggio, in tal senso, è evidente: il premio assicurativo pagato viene “congelato” (o, appunto, “sospeso”) dal giorno in cui si fa la richiesta e la parte di premio pagata e non goduta sarà resa disponibile al momento della riattivazione del contratto (solitamente devono trascorre un minimo 3 mesi fino al massimo di un anno).

Eppure “non è oro tutto quel che luccica” ed infatti in questa sede vogliamo evidenziare tutti i potenziali aspetti negativi di tale scelta.


Innanzitutto è importante valutare i rischi immediati della sospensione, quando il mezzo non è ricoverato su spazi privati: la multa è davvero molto salata (da 779€ a 3.119 €) nel caso in cui il camper sia parcheggiato, appunto, sulla pubblica strada (art. 193 del Codice della strada).

Inoltre la sospensione della polizza è estesa a tutte le garanzie presenti nel contratto, pertanto se il camper è parcheggiato all’aperto, lo si espone non soltanto al rischio grandine ma anche a sinistri derivanti da Incendio, furto, eventi naturali e atti Vandalici (oltre alla mancata copertura per l’importantissima garanzia del ricorso terzi da incendio).

Ce ne sarebbe già abbastanza per riflettere molto attentamente su tale scelta.

A peggiorare la situazione è stata l’Unione Europea che, con una sentenza del 4/9/2018 della Corte di Giustizia Europea (causa C-80/17) è arrivata a dichiarare:

“…la stipulazione di un contratto di assicurazione sulla responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo (ndr: camper compresi) è obbligatoria qualora il veicolo di cui trattasi, pur trovandosi per sola scelta del suo proprietario, che non ha più intenzione di guidarlo, stazionato su un terreno privato, sia tuttora immatricolato in uno stato membro e sia idoneo a circolare”.

Appare quindi evidente il principio sancito dall’Europa: fino a quando il mezzo è idoneo alla circolazione, deve essere assicurato anche se tenuto su spazi privati (rimessaggi, garage, aree private, ecc).

C’è da dire che, al momento, le Compagnie italiane non hanno ancora recepito tale recente sentenza e quindi la sospensione è ancora contrattualmente possibile (ovviamente anche per la convenzione “CamperSereno”); però, considerato tale importante precedente giuridico, vi consigliamo di riflettere molto attentamente sulla richiesta di sospensione della polizza che, da oggi,  riserva molte più insidie che vantaggi.


Questo articolo è stato scritto da Davide Del Ninno, titolare di Campersereno e Assireno, le agenzie della Natali e Del Ninno Servizi Assicurativi. Davide è anche Assicur-attore di lunga fama!